Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018 (Rv. 651687 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Avviso di mora - Impugnazione - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Qualificazione della domanda - Criterio discretivo - Fatti estintivi relativi alla formazione del titolo - Omessa notifica della cartella esattoriale - Distinzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)