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Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 06/06/2000 (Rv. 537285 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Eccedenti la normale tollerabilità - Azione rivolta a conseguire l' indennizzo - Natura reale - Differenze rispetto alla domanda di risarcimento danni da immissioni - Conseguenze in tema di impugnazione - Statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria e di accoglimento di quella indennitaria - Appello del condannato - Mancata proposizione, da parte dell'appellato, di appello incidentale in ordine al rigetto - Formazione di giudicato interno sul punto.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537285-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

La domanda di indennizzo per il diminuito valore del fondo a causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità è del tutto diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle stesse immissioni, poiché, mentre la prima, fondata sull'art. 844 cod. civ., ha natura reale e mira al conseguimento di un indennizzo da attività lecita, che compensi il pregiudizio subito dal fondo a causa delle immissioni, la seconda, fondata sull'art. 2043 cod. civ., ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito. Ne consegue che la statuizione, adottata dal giudice di primo grado, di rigetto della domanda risarcitoria e di accoglimento di quella indennitaria, ed appellata dal condannato, in difetto di appello incidentale in ordine al rigetto della prima, deve ritenersi passata in giudicato su tale punto, sul quale, pertanto, il giudice di appello non può più pronunciarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)