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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25549 del 31/08/2023 (Rv. 668839 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Applicabilità al processo tributario - Presupposti - Identità delle questioni di fatto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668839-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.

Cod. Proc. Civ. art. 103, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)