Sez. 3, Sentenza n. 2930 del 07/04/1990 (Rv. 466506 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - AUTOMATICA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLE SCADENZE INDICATE NEGLI ARTT. 67 E 71 LEGGE 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - AUTOMATICA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLE SCADENZE INDICATE NEGLI ARTT. 67 E 71 LEGGE 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, nessuna disposizione della disciplina transitoria dettata dalla legge n. 392 del 1978 prevede l'ipotesi d'una automatica rinnovazione dei contratti alle scadenze previste dagli artt. 67 e 71, con la conseguenza che a tali scadenze il locatore può ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile, senza dover fornire alcuna giustificazione riconducibile ai motivi indicati nell'art. 39 e senza dover intimare la disdetta prevista dall'art. 73. (Conf 2202/89, mass n 462748).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)