Sez. 1, Sentenza n. 10422 del 20/10/1997 Ud. (dep. 17/11/1997) Rv. 208929 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Anomalie psichiche o disturbi della personalità - Incidenza sulla capacità di intendere e di volere - Esclusione.
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE
La malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione dell'imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente; di conseguenza deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)