Sez. 2 - , Sentenza n. 47841 del 13/09/2019 Ud. (dep. 25/11/2019) Rv. 277781 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1930) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Giudizio di cassazione - Presentazione di memorie o motivi nuovi - Termine - Sospensione feriale - Rilevanza - Conseguenze.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1930) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Nel giudizio di cassazione, il termine processuale previsto per presentare motivi nuovi o per il deposito di memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti, ove scada durante il periodo di sospensione feriale, compreso tra il 1 e il 31 agosto, è sospeso di diritto sino a tale ultima data. (Conf., Sez. 2, n. 1404 del 04/05/1966, Stortini, Rv. 101773).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)