Sez. L, Sentenza n. 21712 del 04/12/2012 (Rv. 624647 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Obbligo di non aggravare il pregiudizio subito - Limiti - Fattispecie in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, con riferimento all'obbligo di cooperazione del creditore, ex art. 1227, comma secondo, cod. civ., volto ad evitare l'aggravarsi del danno, nell'ambito dell'ordinaria diligenza possono esser comprese solo quelle attività che non siano gravose, eccezionali o tali da comportare notevoli rischi e sacrifici per il creditore, secondo una valutazione riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. (La S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato il rifiuto di due dipendenti, licenziati per soppressione del posto, di accettare la proposta alternativa di trasferimento ad altra sede lontana, attesa l'onerosità delle spese conseguenti a tale diversa destinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)