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Sez. 1, Sentenza n. 9982 del 16/05/2016 (Rv. 639804 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali - Consenso - Art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Contenuto - Onere probatorio del titolare del dato - Oggetto e modalità attuative.
Stato
decisa il 2016-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639804-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di trattamento dei dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali mediante SMS su utenze telefoniche mobili, la regola dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l'altro, se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione - come, invece, stabilito per il trattamento dei dati sensibili di cui al comma 4 dello stesso art. 23 - ma al contenuto dell'onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali, al quale, quindi, è imposto di documentare per iscritto l'assenso, anche orale, esplicitato dall'utente del servizio al trattamento dei suoi dati per scopi promozionali aggiuntivi rispetto al servizio di telefonia mobile, e potendo tale documentazione essere integrata anche dalle riproduzioni meccaniche o informatiche di cui all'art. 2712 c.c., effettuate dal titolare del trattamento, salva l'eventuale successiva verifica dell'idoneità del contenuto dell'acquisita annotazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23 com. 4, Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)