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Sez. 1, Sentenza n. 3608 del 14/06/1982 (Rv. 421574 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - INELEGGIBILITÀ EX ART. 15 N. 3 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421574-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - INELEGGIBILITÀ EX ART. 15 N. 3 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*

In tema di elezioni amministrative comunali, la situazione di ineleggibilità, prevista dall'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 nei confronti dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza del comune, resta disciplinata, con immediata efficacia nei giudizi in corso, dalla sopravvenuta entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 154, la quale riconosce rilievo, sotto il diverso profilo dell'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, solo alla diversa ipotesi in cui i suddetti dipendenti siano muniti di poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti vigilati dal comune (artt. 3 primo comma n. 1, 10 e 12).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 10, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)