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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18480 del 08/09/2011 (Rv. 619888 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno scaduto - Pendenza del termine di "prorogatio" di sessanta giorni - Espulsione amministrativa - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619888-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'espulsione amministrativa dello straniero non può essere disposta, ex art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, prima del decorso del termine di sessanta giorni, dalla scadenza del permesso di soggiorno, ivi previsto al fine di richiederne il rinnovo o la conversione, non potendo essere delibato, anteriormente, l'esito dell'istanza, tempestivamente proposta dello straniero, ai fini dell'emanazione del provvedimento espulsivo e della sua conferma in sede giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione, disposta in pendenza della "prorogatio" prevista dalla legge, valutando che il permesso di soggiorno stagionale scaduto non poteva essere né rinnovato né convertito come richiesto dallo straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)