Sez. L, Sentenza n. 5555 del 09/03/2011 (Rv. 616303 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Deduzione nel ricorso del carattere ritorsivo del provvedimento datoriale - Condizioni - Efficacia determinativa ed esclusiva del recesso - Necessità - Ulteriori inadempienze del lavoratore - Comparazione tra le ragioni causative del recesso - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto ininfluente che le contestazioni mosse al dipendente, investito di funzioni di responsabilità in diverse filiali di un istituto bancario, fossero state originate da una ispezione, asseritamente disposta come reazione ingiusta a sue segnalazioni in ordine alle modalità di gestione di un gruppo finanziario).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)