Sez. L, Sentenza n. 3245 del 03/04/1987 (Rv. 452314 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - NUMERO RIDOTTO DI ORE GIORNALIERE E COESISTENZA DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - NUMERO RIDOTTO DI ORE GIORNALIERE E COESISTENZA DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della sua distinzione da quello di lavoro autonomo, deve aversi riguardo non tanto alla qualificazione giuridica ad esso attribuita dalle parti (pur non essendo essa del tutto priva di Rilevanza nell'interpretazione della volontà delle parti), quanto piuttosto alle modalità essenziali della prestazione di lavoro, tenendo conto che va affermata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ove in concreto sia riscontrabile un vincolo di assoggettamento gerarchico, ancorché si presenti attenuato ove la prestazione lavorativa dedotta in contratto abbia natura intellettuale (nella specie, quella del medico di fabbrica). A tal fine non è determinante il numero ridotto di ore giornaliere di lavoro effettuate dal dipendente, né la coesistenza di altre attività lavorative, non essendo ciò incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato ove la natura e la durata della prestazione lavorativa lo consentano, restando invece rilevante che tale, prestazione seppur quantitativamente ridotta, sia svolta con continuità e regolarità, nell'ambito delle direttive impartite dall'imprenditore. (V 2728/83, mass n 427629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)