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Sez. 6, Sentenza n. 1417 del 29/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 205464 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere | Domanda di restituzione avanzata dal possessore prosciolto - Decorrenza del termine allo scadere del quale le somme o il prezzo della vendita sono acquisite dallo Stato - Restituzione - Prova positiva di un diritto in capo al richiedente - Necessità - "Favor possessionis" - Esclusione - Fattispecie in tema di esportazione di valuta.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205464-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere

In tema di restituzione delle cose sottoposte a sequestro in caso di proscioglimento, il termine di due anni alla cui scadenza il denaro sequestrato o il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sono devoluti allo stato in mancanza di una valida richiesta di restituzione, comincia a decorrere dalla data del deposito presso l'ufficio del registro (delle somme) e del deposito presso la posta (del prezzo ricavato dalla vendita). La restituzione in ogni caso è subordinata alla prova positiva, da valutarsi rigorosamente, della titolarità di un diritto giuridicamente apprezzabile da parte del richiedente e ciò anche nel caso in cui il richiedente sia il soggetto cui le cose furono sequestrate, non essendo configurabile in questa materia un "favor possessionis" che prescinda dallo "jus possidendi". (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rigettato il ricorso con il quale un imputato, prosciolto dal reato di esportazione di valuta, aveva chiesto la restituzione pur avendo sostenuto nel corso del giudizio che le somme che gli erano state sequestrate erano di pertinenza di un altro soggetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 264, Cod. Proc. Pen. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)