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Sez. 3, Ordinanza n. 122 del 16/01/1995 Cc. (dep. 11/03/1995) Rv. 201573 - 01

Edilizia - In genere | Opere in conglomerato cementizio legge n. 1086 del 1971 - Funzione statica delle opere edili - Presupposto per l'applicabilità di detta legge - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201573-01

Edilizia - In genere

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 si occupa di tutte le opere in conglomerato cementizio e non presuppone una "funzione statica delle opere edili" eseguite, essendo posta a tutela della pubblica incolumità e richiedendo un controllo da parte di un organo statale qualificato e di idonei professionisti abilitati. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso avverso sentenza di condanna per omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio, l'imputato aveva dedotto l'erronea applicazione della legge n. 1086 del 1971 perché le colonne in c.a., immediatamente rimosse, non assumevano alcuna funzione statica al momento. La S.C., nell'affermare il principio di cui sopra, ha altresì considerato che due colonne in c.a. assumono una funzione statica e possono configurare un pericolo per la pubblica incolumità).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)