Sez. 3, Sentenza n. 458 del 27/10/1978 Ud. (dep. 12/01/1979) Rv. 140814 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E NON DI PUNIBILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E NON DI PUNIBILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
La connessione dei reati prevista dall'art 542, comma terzo, n 2 cod pen costituisce una condizione di procedibilita del delitto sessuale e non una condizione di punibilita; di essa pertanto e sufficiente la sussistenza al momento iniziale del processo per stabilirne l'effetto obbiettivo attraente, che non si verifica solo quando venga accertata l'insussistenza del delitto perseguibile d'ufficio che tale effetto produce, non essendo idonea ogni altra formula di proscioglimento, come pure la diversa definizione giuridica del fatto, ad escludere la sopravvivenza del fatto storico. (fattispecie in cui nel giudizio di merito si era dichiarata improcedibile l'Azione penale per il delitto attraente di violazione di domicilio, esclusa l'aggravante della violenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)