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Sez. 1, Sentenza n. 5780 del 21/12/1987 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177741 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI - DECRETO DI FISSAZIONE DEL GIORNO DELLA DELIBERAZIONE - COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 71 LEGGE N. 354/1975 - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - AVVISO ALL'IMPUTATO DI MUNIRSI DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177741-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI - DECRETO DI FISSAZIONE DEL GIORNO DELLA DELIBERAZIONE - COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 71 LEGGE N. 354/1975 - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - AVVISO ALL'IMPUTATO DI MUNIRSI DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA - OMISSIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*

Il procedimento di sorveglianza ha natura giurisdizionale. Ne consegue che se il decreto, con il quale viene fissata la data della deliberazione, non viene comunicato all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito, sussiste la nullità del successivo provvedimento, non essendosi istaurato il regolare contraddittorio. La stessa situazione di nullità si verifica nel caso del mancato, tempestivo avviso all'interessato di munirsi, qualora lo ritenga opportuno, di un difensore di fiducia. (Conf mass n 138713; (Conf mass n 158728; (Conf mass n 164695; (Conf mass n 136162).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)