Sez. 1, Sentenza n. 3904 del 01/04/1993 (Rv. 481638 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - In genere | Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.) - Estinzione ex d.P.R. n. 616 del 1977 - Esclusione - Contributi trattenuti dall'I.N.A.I.L. sulle retribuzioni dei medici dipendenti - O.N.A.O.S.I. - Percezione in via diretta - Ammissibilità.
Assistenza e beneficenza pubblica - In genere
L'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.), che non rientra tra gli enti automaticamente estinti per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 113 e 114 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la cui permanenza è stata riaffermata dalla legge 27 maggio 1991 n. 167, ha diritto a percepire, in via diretta, i contributi trattenuti dall'I.N.A.I.L. sulle retribuzioni dei medici suoi dipendenti.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 113 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 114 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)