Sez. L, Sentenza n. 3045 del 06/05/1986 (Rv. 446053 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - COSIDDETTO RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - PENSIONABILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA FISSAZIONE IN ASTRATTO ED IN VIA GENERALE PER QUALIFICHE O GRUPPI DI QUALIFICHE - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - COSIDDETTO RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - PENSIONABILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA FISSAZIONE IN ASTRATTO ED IN VIA GENERALE PER QUALIFICHE O GRUPPI DI QUALIFICHE - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento del giudice del merito circa la non riconoscibilità al cosiddetto rimborso di ricchezza mobile - cui fanno riferimento l'art. 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 e l'art. 15 dello accordo aziendale 28 ottobre 1938 intervenuti fra l'a.T.A.N. E i suoi dipendenti del carattere della "fissazione in astratto ed in via generale per qualifiche o gruppi di qualifiche", necessario per la pensionabilità dell'emolumento, in quanto Competenza accessoria, ai sensi dell'art. 20, lett. C), della legge 28 luglio 1961 n. 830, costituisce un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 6296/79, mass n 403026).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20 lett. C, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)