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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 556 del 11/01/2023 (Rv. 666535 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Sezioni specializzate in materia di impresa - Azione risarcitoria derivante da intesa anticoncorrenziale - Competenza - Sussistenza - Fattispecie. CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666535-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust unionale, si applica anche alle azioni risarcitorie fondate sulla conclusione di contratti in contrasto con la citata normativa, in quanto la valutazione dell'illegittimità del contratto "a valle" implica l'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale commesso "a monte" con l'intesa vietata, di cui il singolo contratto rappresenta la sbocco, in quanto essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. (Principio affermato dalla S.C. in un caso relativo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla revoca dell'incarico di revisore dei conti effettuata da una banca, determinata dalla decisione del gruppo bancario di appartenenza, il quale aveva imposto a tutti gli istituti aderenti di avvalersi di una nuova ed unica società di revisione).

Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)