Sez. 1, Sentenza n. 9163 del 30/08/1995 (Rv. 493812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Previsione del rito camerale - Trattazione della controversia con il rito ordinario - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Qualora - come in materia di appello avverso le sentenze di separazione o di divorzio - sia previsto il rito camerale, la trattazione della controversia da parte del giudice adito con il rito ordinario non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'adozione di un rito diverso le sia derivata la lesione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)