Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 21/07/1972 (Rv. 359985 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LESIONE DEI DIRITTI DEI TERZI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA DELLA LICENZA - CONFORMITA DELLE OPERE - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LESIONE DEI DIRITTI DEI TERZI - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA DELLA LICENZA - CONFORMITA DELLE OPERE - IRRILEVANZA.*
Le legittimita della licenza edilizia (la quale viene sempre rilasciata con espressa salvezza dei diritti dei terzi) non comporta automaticamente e necessariamente anche la liceita delle opere autorizzate, e cioe non esclude che la costruzione, pur eseguita in conformita della licenza, possa ledere diritti soggettivi preesistenti o sopravvenuti, diversi essendo, sul piano sostanziale come su quello processuale, il contenuto e la tutela dei rapporti fra il titolare della licenza e la pubblica amministrazione, e di quelli fra esso titolare (in quanto, utilizzando la licenza, costruisca) e i soggetti titolari di diritti soggettivi esistenti al momento della costruzione e da questa lesi. (V 3083'69, mass n 343018).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)