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Sez. 1, Sentenza n. 2732 del 15/11/1967 (Rv. 330238 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI CAUSE DIPENDENTI - PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DEL FALLIMENTO E GIUDIZIO DI RESPONSABILITA DEL CREDITORE ISTANTE.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330238-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI CAUSE DIPENDENTI - PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DEL FALLIMENTO E GIUDIZIO DI RESPONSABILITA DEL CREDITORE ISTANTE.*

Ricorre l'ipotesi di cause tra loro dipendenti nel caso di piu cause distinte, riunite e decise in un unico processo, che debbono restare riunite anche in Sede di gravame, in quanto la pronuncia dell'una si estende in via logica e necessaria all'altra ovvero ne costituisce il presupposto logico e giuridico imprescindibile. La decisione di revoca della dichiarazione di fallimento costituisce necessario presupposto logico e giuridico per la condanna dei creditori istanti al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese dipendenti dalla predetta dichiarazione. (Conf. Nella prima parte della massima, 1233-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)