Sez. 3, Sentenza n. 27677 del 11/06/2001 Ud. (dep. 10/07/2001) Rv. 219628 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) | Detentore di beni culturali fortuitamente scoperti - Obbligo di denuncia - Insussistenza.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE)
A seguito dell'entrata in vigore del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, non sussiste più l'obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico del mero detentore di un bene culturale protetto, già oggetto di scoperta fortuita, in quanto l'art. 87 del D. Lgs. 490/1999 circoscrive l'ambito soggettivo del reato di omessa denuncia allo scopritore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)