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Sez. U, Sentenza n. 894 del 08/05/1967 (Rv. 327085 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327085-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*

Il vizio di contraddittorieta della motivazione, previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ, sussiste in quanto vi sia un insanabile contrasto tra parte motiva e dispositivo, ovvero una inconciliabilita tra le varie ragioni e argomentazioni poste dal giudice a giustificazione della decisione adottata, per modo che risulti impossibile la ricostruzione dell'iter logico-giuridico della ratio decidendi. Tale vizio non puo, quindi, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in modo difforme da quello preteso dalle parti. (Cfr 320470).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)