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Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

Testo in vigore al

Art. 12 Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Art. 13 Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

  1. a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),

  2. b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,

  3. c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),

  4. d) ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Art. 14 Gestione concorrente

1.

Il bilancio dell'Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16, a eccezione dello strumento di cui all'articolo 36 bis del presente regolamento e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

  1. a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;

  2. b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;

  3. c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Art. 15 Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2.

Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3.

Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Art. 16 Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Art. 17 Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

Capo V. Quadro finanziario

Art. 18 Risorse globali

1.

Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308041000000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Art. 19 Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251163134221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

  1. a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177083601004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

  2. b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12521289405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

  3. c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58308243811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

  4. d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3250000000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Art. 20 Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49127784318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

  1. a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38742477688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

  2. b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10385306630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Art. 21 Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7750081461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

  1. a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5576358149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

  2. b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1581720322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

  3. c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392002991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813966000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465690000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243782000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5.

Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

  1. a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure

  2. b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Art. 22 Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Art. 24 Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

Titolo II. Approccio strategico alla coesione

Capo I. Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Art. 25 Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Art. 26 Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1o febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

Capo II. Quadro di riferimento strategico nazionale

Art. 27 Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

  1. a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;

  2. b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;

  3. c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;

  4. d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

  5. e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

  6. f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:

    1. i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

    2. ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

    3. iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

  7. g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

  1. a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

  2. b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Art. 28 Preparazione e adozione

1.

Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2.

Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

  1. a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);

  2. b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e

  3. c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

Capo III. Seguito strategico

Art. 29 Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

  1. a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;

  2. b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;

  3. c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e

  4. d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

  1. a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;

  2. b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e

  3. c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Art. 30 Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1o aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Art. 31 Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

  1. a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;

  2. b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

  1. a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;

  2. b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

Titolo III. Programmazione

Capo I. Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Art. 32 Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 11.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1o gennaio 2007.