Sez. 6, Ordinanza n. 372 del 19/02/1973 Cc. (dep. 19/05/1973) Rv. 124130 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IN ORDINE AI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ESTREMI - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IN ORDINE AI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ESTREMI - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE.*
La generica menzione della ricorrenza di sufficienti indizi di colpevolezza, individuati soltanto quanto alla fonte di provenienza, puo ritenersi sufficiente per quei provvedimenti che instaurano la custodia preventiva(mandati o ordini), i quali vengono emessi in base a una prima, sommaria delibazione degli indizi, ma non anche durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio dell'imputato, allorquando il giudice si trova in possesso di elementi che gli permettono di valutare con la massima concretezza, oltre che con serena obbiettivita, se siano venuti a mancare indizi sufficienti per la protrazione della custodia preventiva oppure se tali indizi siano ancora sussistenti. Da cio discende l'Obbligo per il giudice di fornire, attraverso la motivazione del provvedimento, sia pure in maniera molto sommaria, la possibilita all'interessato di conoscere gli elementi presi in considerazione(e non soltanto la fonte da cui essi promanano), che, giustificando l'attribuzione del fatto all'imputato, legittimino, al tempo stesso, la protrazione della custodia preventiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)