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REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Testo in vigore al

Art. 18

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2728/75 (4), le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro l la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Art. 19

1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno più prodotti di cui all'articolo 2 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Art. 20

1.

Se il mercato comunitario di uno più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo 6 e definisce a casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Titolo III. Disposizioni generali

Art. 21

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Art. 22

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 23

1.

Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo o il miglio vengano importati nella Repubblica italiana via mare, detto Stato membro può ridurre il prelievo.

L'importo della riduzione del prelievo verrà fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, insieme ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione.

Tale diminuzione può essere effettuata soltanto se è accordata una sovvenzione uguale per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri, a meno che detta sovvenzione non sia stata, su richiesta dello speditore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza; che ni informa immediatamente la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene permanentemente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione vigente.

2. Ne caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà prevista dal paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per evitare discriminazioni tra i produttori della Comunità e distorsioni di concorrenza negli scambi, tra il frumento tenero denaturato da un lato, e i cereali di cui al paragrafo 1, in particolare l'orzo, dall'altro.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Art. 24

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Art. 25

1. È istituito un comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa nel termine di un mese.

Art. 27

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 28

1. Gli obblighi derivanti dalle convenzioni relative agli aiuti alimentari vengono eseguiti acquistando prodotti di cui all'articolo 1 sul mercato della Comunità o utilizzando cereali in possesso degli organismi di intervento.

2. I criteri di mobilitazione dei prodotti e in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione di cereali in possesso degli organismi d'intervento sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

3. In circostanze eccezionali, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere mobilitati mediante acquisto sul mercato mondiale. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Art. 29

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti agli articolo 39 e 11à del trattato.

Art. 30

1. Il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/756 è abrogato.

2.

I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli agricoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

Art. 31

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA (1) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale). (4) Vedasi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.