Sez. 1, Ordinanza n. 344 del 07/02/1979 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141344 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - CASI PREVISTI DAI PRIMI DUE COMMI DELL'ART 1 LEGGE N 152 DEL 1975 - AMMISSIBILITA DEL BENEFICIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - CASI PREVISTI DAI PRIMI DUE COMMI DELL'ART 1 LEGGE N 152 DEL 1975 - AMMISSIBILITA DEL BENEFICIO.*
Il giudice chiamato a decidere su una istanza di liberta provvisoria, qualora ritenga sussistere il presupposto per la applicazione dell'art 1 ultimo comma della legge 22 maggio 1975, n 152, non deve prendere in considerazione l'eventuale esistenza di ragioni processuali ostative, ne la probabilita di commissione di nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita, poiche l'accertamento della particolare gravita delle condizioni di salute dell'imputato, nel senso voluto dalla norma, assorbe e rende superflua qualunque previsione sulla pericolosita del suo status libertatis, essendo evidente che non puo ritenersi pericoloso l'individuo cosi gravemente malato da non poter essere curato nello stato di detenzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)