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Sez. 2, Sentenza n. 52 del 19/01/1970 Ud. (dep. 28/10/1970) Rv. 115537 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - EVIDENZA DELLA NON COLPEVOLEZZA - DESUMIBILITA DALLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONE NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115537-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - EVIDENZA DELLA NON COLPEVOLEZZA - DESUMIBILITA DALLA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONE NECESSARIA.*

Quando e proposto ricorso contro una sentenza che dichiara estinto il reato per amnistia, la Corte di Cassazione deve esaminare se, allo stato degli Atti e dalla sola sentenza, risultano prove evidenti della innocenza e, in caso affermativo, deve accogliere il ricorso annullando la decisione senza rinvio. Non puo invece, in caso diverso, disporre l'annullamento con rinvio, perche la necessita di ulteriori indagini dimostra la non evidenza delle prove di innocenza, e pertanto la impossibilita di applicazione dell'art 152, comma secondo, cod proc pen. (Conf 114804, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)