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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 333 del 1983

Decisione
decisa il 1983-11-17, depositata il 1983-11-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:333
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14679

  • Lavoro (rapporto di)
  • Indennità di contingenza
  • Criteri per l'applicazione
  • Mancata individuazione della fattispecie concreta e difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 39 Cost., degli artt. 2, primo comma, e 4 D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), nella parte in cui viene stabilita la nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di attuazione di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione. L'ordinanza di rinvio è infatti priva di motivazione in punto di rilevanza e non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta. - O. nn. 212/1982 e 22 e 140/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Renzi Dario ed altri e l'American Express Company iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1982; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (Reg. ord. n. 818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dette norme stabiliscono la nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di altra forma di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione, per preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio a quo, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene riferimenti di sorta alla fattispecie concreta, sicché non sarebbe nemmeno possibile desumere da essa l'eventuale rilevanza; che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 212 del 1982, nn. 22 e 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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