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Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014 (Rv. 632925 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Responsabilità ex art. 38 cod. civ. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio - A carico dell'attore.
Stato
decisa il 2014-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632925-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)