diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 14/02/1986 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172234 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - OBBLIGATORIETĂ€.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172234-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - OBBLIGATORIETĂ€.*

Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso la dichiarazione di domicilio, le notificazioni vanno sempre eseguite nel luogo indicato, anche qualora successivamente egli venga a trovarsi in istato di detenzione: il termine "mutazione" che compare nell'art. 171 cod. proc. pen. si riferisce infatti anche a questa evenienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)