Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 14/02/1986 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172234 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - OBBLIGATORIETĂ€.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - SUCCESSIVO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - OBBLIGATORIETĂ€.*
Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso la dichiarazione di domicilio, le notificazioni vanno sempre eseguite nel luogo indicato, anche qualora successivamente egli venga a trovarsi in istato di detenzione: il termine "mutazione" che compare nell'art. 171 cod. proc. pen. si riferisce infatti anche a questa evenienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)