Sez. 2, Sentenza n. 150 del 28/01/1965 (Rv. 310171 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - SCRITTURE DI COMPARAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - SCRITTURE DI COMPARAZIONE.*
Nel procedimento di verificazione delle scritture private il giudice istruttore ha il compito di indicare e determinare le scritture che debbono servire da comparazione. Nell'espletamento di tale compito l'istruttore ammette come scritture di comparazione o quelle concordemente riconosciute come tali dalle parti ovvero quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e riconosciuta o accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico. (Cfr. 209/47, 2601/35).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 217
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)