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Sez. 6, Sentenza n. 11415 del 04/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221931 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Sottrazione di figlio minore da parte di un coniuge ai danni dell'altro - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221931-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 cod. pen.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)