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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Separazione consensuale omologata - Azione di simulazione assoluta dei creditori del simulato alienante - Iscrizione dell’ipoteca dopo l’atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione - Ammissibilità - Effetti. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665666-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di simulato negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, deve ritenersi valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicché i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente.

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)