Sez. 2, Sentenza n. 2081 del 17/07/1973 (Rv. 365250 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ATTI UNILATERALI - STATUTI DI ENTI - COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI DEL NEGOZIO - VALORE ERMENEUTICO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ATTI UNILATERALI - STATUTI DI ENTI - COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI DEL NEGOZIO - VALORE ERMENEUTICO - INSUSSISTENZA.*
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilita dei criteri stabiliti dagli artt 1362 e segg cod civ con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non puo aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso. (in applicazione di questo principio e stata esclusa Rilevanza per la interpretazione dello statuto del fondo per le pensioni del personale della cassa di risparmio per le province siciliane al comportamento dei rappresentanti sindacali durante le trattative intercorse tra essi e gli organi dell' ente per l'emanazione dello statuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)