diritto.io

Disciplina dell'apprendistato

Testo in vigore al

Titolo primo. Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione del giovani lavoratori.

2. La composizione del Comitato suddetto e' determinata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamera' a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art. 2

1. L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

2. Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

3. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.6

Titolo secondo. Assunzione dell'apprendista

Art. 3

1. Chi intende essere assunto come apprendista, deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

2. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

3. E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Art. 4

1. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 5

1. Nelle localita' dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista puo' essere preceduta, da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

2. I risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

3. L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art. 6

1. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.6

Titolo terzo. Durata dell'apprendistato e orario del lavoro

Art. 7

1. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni.

Art. 8

1. I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alle stesse attivita'.

Art. 10

1. L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

2. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

3. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

4. E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.

Titolo quarto. Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista

Art. 11

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  1. a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;

  2. b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

  3. c) di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

  4. d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto;

  5. e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

  6. f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo;

  7. g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

  8. h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

  9. i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento;

  10. l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie.

Art. 12

1. L'apprendista deve:

  1. a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

  2. b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

  3. c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

  4. d) frequentare con assiduita' i corsi di insegnamento complementare;

  5. e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13

1. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovra' essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio.

2. L'erogazione di premi agli apprendisti piu' meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entita' della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14

1. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovra' essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di eta' non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di eta'.

Art. 15

1. Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

2. All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto.

Titolo quinto. Formazione professionale dell'apprendista

Art. 16

1. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

2. L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilita' nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

3. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacita' professionale.

4. i programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17

1. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato.

2. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

3. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.