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Sez. 5, Ordinanza n. 22068 del 05/08/2024 (Rv. 672314-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per calamità naturali - IVA - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672314-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Le agevolazioni fiscali previste in favore di persone colpite da calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)