Sez. 4, Sentenza n. 1669 del 04/12/1989 Ud. (dep. 08/02/1990) Rv. 183237 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - NATURA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - NATURA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
La condanna alle spese del procedimento - stante il disposto dell'art. 488 cod. proc. pen., secondo cui l'Obbligo del "condannato" al pagamento di tali spese è dichiarato "con la sentenza di condanna" - non può accedere ad una pronuncia di Estinzione del reato, quale è quella contemplata dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di sentenza di proscioglimento. (Conf mass n 180859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)