Sez. U, Sentenza n. 6315 del 22/06/1990 (Rv. 467932 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - PUBBLICI ESERCIZI - ALBERGHI E LOCANDE - INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI ALLOGGIO A PERSONE AFFETTE DA INVALIDITÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA INERENTE AD IMPRESA ALBERGHIERA - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - PUBBLICI ESERCIZI - ALBERGHI E LOCANDE - INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI ALLOGGIO A PERSONE AFFETTE DA INVALIDITÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA INERENTE AD IMPRESA ALBERGHIERA - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*
Il provvedimento, con il quale il sindaco, su richiesta del prefetto, sospenda la licenza di pubblica sicurezza inerente ad impresa alberghiera, in relazione all'ingiustificato rifiuto di alloggio a persone affette da Invalidità, integra atto di polizia amministrativa, reso nell'Esercizio di poteri pubblicistici (art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed art. 10 del R.d. 18 giugno 1931 n. 773). Ne consegue che l'impugnazione di detto provvedimento, da parte del titolare di quella licenza, si ricollega a posizioni di interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 10, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)