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Sez. L, Sentenza n. 586 del 15/01/2016 (Rv. 638283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Prestazioni di attività lavorativa presso terzi durante il periodo di assenza per malattia - Compatibilità di tale attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa - Onere probatorio - Del lavoratore - Valutazioni del giudice di merito.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE

Il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)