Sez. 6, Sentenza n. 4370 del 09/02/1988 Ud. (dep. 09/04/1988) Rv. 178079 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI NULLITÀ DI ORDINE GENERALE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI NULLITÀ DI ORDINE GENERALE.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, come tutte quelle previste dall'art. 438 cod. proc. pen., è soggetta alla disciplina dell'art. 200 stesso codice, con la conseguenza che diviene definitiva ove non sia specificamente e autonomamente impugnata, e ciò anche quando si intenda far valere una delle nullità di ordine generale previste dall'art. 185 cod. proc. pen.. (contra sez. Un. 23 novembre 1988, Marino, in corso di massimazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)