Sez. 1 - , Ordinanza n. 18808 del 10/09/2020 (Rv. 658817 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Rischio della lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio - Richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l'integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza e, poiché la comparazione investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine", trattandosi di espressione che, nella sua vaghezza, non è idonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)