Sez. 2, Sentenza n. 4154 del 29/04/1994 (Rv. 486413 - 01)
Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Stipulazione del contratto da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito albo "ex lege" n. 316 del 1968 - Nullita - Applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. - Esclusione.
Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)
Il principio dell'art. 2126 cod. civ., per il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro (subordinato) non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità dipenda da illiceità dell'oggetto o della causa, non si applica ai contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nell'apposito ruolo istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968 n. 316 sia perché la carenza del presupposto della iscrizione dell'agente nell'albo speciale determina una nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o della causa sia perché il predette principio dell'art. 2126 è eccezionale e non può essere pertanto esteso oltre i casi considerati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1985 num. 204 art. 9, Legge 03/05/1985 num. 204 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)