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Sez. 1 - , Sentenza n. 1169 del 18/01/2017 (Rv. 643357 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Ammissione al concordato preventivo e dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 15 l.fall. - Successiva revoca del concordato - Dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori originari - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643357-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, fino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., ma non determina l'improcedibilità del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., sicché il decreto con cui il tribunale abbia, malgrado ciò, dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 15 l.fall., quale mera conseguenza dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica, di per sé, alcuna definizione negativa, nel merito, dell'istruttoria prefallimentare, limitandosi ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure. Ne consegue che, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.fall., i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che alcuna valenza preclusiva possa discendere dalla mancata contestazione dell’indicato decreto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)