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Sez. L, Sentenza n. 7247 del 15/09/1987 (Rv. 455356 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455356-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Al fine della liquidazione dell'indennità di fine rapporto a favore dei dipendenti dell'e.N.E.L. dev'essere computata, in applicazione della norma inderogabile dell'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zone extraurbane, qualora alla stregua della valutazione del complesso dei patti di detta contrattazione, insindacabilmente affidata al giudice del merito, l'indennità medesima costituisca non un rimborso di spese, ma un elemento non occasionale e predeterminato o predeterminabile della retribuzione, essendo in particolare irrilevanti in contrario sia la qualificazione contrattuale di tale indennità come rimborso di spese sia la sua mancata inclusione, da parte della disciplina collettiva, fra gli elementi retributivi computabili per la Determinazione dell'indennità di anzianità, atteso il principio di onnicomprensività della retribuzione inderogabilmente sancito dall'art. 2121 cod. civile. (Conf 6683/86, mass n 448832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)