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REGOLAMENTO N. 136/66/CEE DEL CONSIGLIO DEL 22 SETTEMBRE 1966 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI

Testo in vigore al

Art. 13

Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d'oliva; secondo la stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta.

Art. 20

1. All'atto dell'esportazione di olio di oliva verso i paesi terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari alla differenza tra questi prezzi.

3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Art. 20 bis

1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 160430, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di restituzione alla produzione.

2. L'importo della restituzione è fissato in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in considerazione:

l'onere all'importazione applicabile all'olio di oliva della sootovoce NC 15099000 durante un periodo di riferimento;

gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni all'esportazione applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 15099000 durante un periodo di riferimento.

3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza tra tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.

5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.

6. La restituzione alla produzione è fissata ogni du mesi dalla Commissione.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Art. 20 quater

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

  1. a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di olivicoltori;

  2. b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei propri soci;

  3. c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:

    essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;

    essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;

  4. d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;

  5. e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;

  6. f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;

  7. g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere:

    dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima, e

    a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un anno prima.

2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

  1. a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1;

  2. b) essere in grado di coordinare e verificare l'attività delle organizzazioni che le compongono;

  3. c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazioni;

  4. d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla lettera c);

  5. e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato;

  6. f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino possano recedere:

    dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

    a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima.

3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano più soddisfatte.

4.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 38.

Art. 20 quinquies

1.

Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 20 quater.

Per le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata allo 0,8 %.

2. Dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte di un'unione, lo Stato membro interessato è autorizzato a versare a tale unione un anticipo da stabilirsi sull'importo dell'aiuto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Titolo III. Altri oli vegetali e semi oleosi prodottinella Comunità

Art. 21

Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi:

semi di colza e di ravizzone,

semi di girasole.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.

Art. 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme oleoso.

2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione:

inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno per i semi di colza e di ravizzone;

inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio per i semi di girasole.

4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono.

Art. 23

I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Art. 24

1.

Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo:

un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,

un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.

I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.

2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Art. 24 bis

1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato «doppio zero», il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati di un premio.

2.

Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi «doppio zero».

Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati «doppio zero» sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

Art. 25

Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole, di un importo identico per questi tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenuto conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità.

Art. 26

1.

Un organismo d'intervento acquista dal 1o novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1o agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94 % del prezzo d'intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e adeguato dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.

Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni.

Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. ll Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati.

3. Le modalità di applicazione dei presente articolo, in particolare quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Art. 27

1.

Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi.

L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24 bis.

2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una indennità di pronta commercializzazione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

  1. a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;

  2. b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale;

  3. c) le modalità di controllo dei diritto all'integrazione; questo controllo può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;

  4. d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione;

  5. e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Art. 27 bis

1.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione, e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, nonché per i semi di girasole prodotti nella Comunità.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consiglio ragguaglia i quantitativi massimi garantiti, a quelli vigenti nella campagna 1990/1991.

2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.

3.

Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata prima della fine del mese di ottobre, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto per detta campagna è ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento.

Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.

In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.