Sez. 3 - , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022 (Rv. 665437 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per spese di bonifica ambientale - Posizione sostanziale di attrice della P.A. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, individuando il "thema decidendum" nella delibazione sull'esistenza ed entità del preteso credito da ripetizione dei costi di bonifica, aveva ritenuto che la richiesta dell'Amministrazione di rigettare l'opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato contenesse l'istanza di accertamento positivo del proprio diritto).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)