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Misure urgenti per l'Universita'

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti per l'universita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:

Art. 1 Nuovi posti di professore universitario di ruolo

1. Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

2. Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facolta' e le scuole delle universita' e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

3. Nella ripartizione il Ministro terra' conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi per le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facolta' interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza.

Art. 2 Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario

1. I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

2. La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinita', debbono assicurare in ogni caso la possibilita' di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate.

3. I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal Vigente ordinamento didattico.

4. Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili.

5. I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica" istruzione, sulle proposte delle facolta' interessate, fermo restando il disposto dell'articolo 1.

6. In ogni caso le richieste delle facolta' per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

7. Per partecipare ai concorsi non e' richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano, norme o accordi di reciprocita' che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

8. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa e' composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni.

9. Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresi' sorteggiabili i professori . . . aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo art. 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

10. Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari . . ..

11. Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente piu' discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.

12. Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione; chi e' sorteggiato in piu' di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre . . ..

13. Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quello immediatamente precedente per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del comma undicesimo del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

14. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

15. La commissione giudicatrice e' convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione.

16. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.

17. La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati . . ..

18. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

19. Le facolta', presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

20. In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facolta', provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facolta' o scuola.

21. E' assicurata la pubblicita' integrale degli atti di concorso.

Art. 3 Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario

1. Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianita' in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonche' i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura e' soppressa.13

2. Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facolta' e scuole universitarie in qualita' di professori incaricati o assistenti e di ruolo.

3. Quest'ultimo requisito non e' richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Le domande e di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

5. Le facolta' presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualita' di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenuto a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

6. In mancanza, la chiamata puo' essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facolta', per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

7. Coloro che siano chiamati da piu' facolta' sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

8. Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facolta' rette da comitati tecnici.

9. In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facolta' altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, e' soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973.

10. A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle universita' da almeno tre anni in qualita' di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza.

11. La nomina e' disposta presso la facolta' nella quale e' stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. La nomina puo' altresi' essere disposta presso altra facolta', qualora vi sia il consenso di entrambe le facolta' interessate e dell'avente titolo.

12. Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonche' ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

13. Il ruolo degli assistenti e' trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneita', restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

  1. a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;

  2. b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;

  3. c) tecnici laureati.78

14. Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonche', limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso universita' istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea.

15. Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.

16. Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.

17. Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facolta' presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attivita' didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti gia' spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facolta'.

18. Quando una facolta' intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo.

19. Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresi' decorrenza immediata i trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974.

20. Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4 Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi

1. IL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N.382 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

2. In nessun caso puo' essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La stabilizzazione e' subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale.3

4. I professori incaricati stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facolta' per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facolta' anche di diversa sede.

5. Per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

6. Nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

7. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', secondo il seguente ordine di precedenza:

  1. 1) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita;9 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attivita'; in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

  2. 3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;

  3. 4) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);

  4. 5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

8. I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.

9. Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente e' equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.

10. E' applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilita' di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 5 Istituzione di un fondo per contratti con laureati

1. E' istituito un fondo nazionale per consentire alle universita' statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

2. Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attivita' al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianita' di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di:

  1. a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

  2. b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonche' borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attivita' presso le facolta'; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attivita';

  3. c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

  4. d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

  5. e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

  6. f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

3. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle universita' statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.

4. Il contratto e' incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuita', o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle universita', o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

5. Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali, con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente gia' attribuiti alle facolta' e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonche' secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna universita' provvede al riparto tra le facolta', le quali assegnano le disponibilita' a gruppi di discipline affini.

6. I concorsi sono banditi dall'universita'.

7. La commissione giudicatrice e' composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facolta', scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facolta'.

8. I contratti sono stipulati dal rettore dell'universita' con i vincitori.

9. La utilizzazione dei contrattisti e' determinata dal consiglio di facolta' su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

10. Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo cui ha sede l'universita'; egli puo', tuttavia, col consenso della facolta', svolgere un biennio dell'attivita' di contrattista presso una universita' o una scuola universitaria straniera.

11. Il titolare del contratto e' tenuto a svolgere, con impegno limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

12. I titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, qualora svolgano attivita' di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

13. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'universita'.

14. Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attivita' didattica il consiglio di facolta' pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, puo' essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente e' istituito in soprannumero ed e' riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

15. Il servizio svolto dal titolare del contratto e' titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.

16. I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle universita' non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle universita' statali nonche' i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

17. I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.67813

Art. 6 Assegni biennali di formazione scientifica e didattica

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1978, N. 817 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 FEBBRAIO 1979 N. 54.

2. Ciascun assegno e' corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

3. L'assegno biennale e' prorogabile per un altro biennio quando la facolta' o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

4. Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa ivi compresa la conferma salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente art. 5.

5. Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, gia' espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.

6. Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facolta' o scuola universitaria.

7. Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

8. Gli altri assegni sono ripartiti tra le facolta' e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facolta' e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.

9. I relativi concorsi sono banditi dall'universita'. La commissione giudicatrice e' costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facolta'. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina puo' essere inclusa in piu' gruppi.

10. L'assegno e' individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attivita' professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

11. I titolari degli assegni in relazione alle finalita' di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

12. Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio e di facolta' sulla attivita' di ricerca che puo' essere svolta durante non meno di un semestre e non piu' di un anno nel biennio presso una universita' o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione.

13. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno e' aumentato del cinquanta per cento.

14. Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facolta', sentito il titolare della disciplina e l'interessato, puo' decidere la decadenza dell'assegno.

15. I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'universita', all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P., loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.6813

Art. 7 Assegni di studio

1. Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, e' aumentato di 4 miliardi di lire.

2. Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. E' fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minute.

3. Per l'attuazione dei programmi potra' essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30% da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna; sara' tenuto conto delle necessita' inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto.

4. Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio e' riservato agli studenti del primo anno di corso ed e' attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile sia superiore a L. 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

  1. a) agli studenti appartenenti a famiglie di piu' disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

  2. b) a parita' di reddito, agli studenti piu' meritevoli in base ai voti di profitto;

  3. c) a parita' di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al piu' anziano di eta'.8

5. Agli studenti del primo anno l'assegno, per la quota corrisposta in denaro, e' attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

6. Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, e' attribuito, nei limiti delle disponibilita', e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato e' elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che gia' ne abbiano goduto nell'anno precedente.

7. Gli organi dell'universita' inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. Le opere universitarie hanno facolta' di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

8. Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.

9. Secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.

Art. 7-bis Corsi per lavoratori studenti

1. Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole universita'.

Art. 8 Personale non docente

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.

2. Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonche' le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

3. Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30% nell'anno 1974, del 30% nell'anno 1975 e del 40% nell'anno 1976.

4. La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sara' effettuata con decreto del Ministro pero' la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

5. Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sara' coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi

6. Per il personale comunque in servizio presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si prescinde dal limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

7. Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Art. 9 Nuove norme sugli organi universitari

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facolta' con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facolta' con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorche' per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

  1. a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facolta' in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti e' elevato a dieci;

  2. b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

  3. c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

2. Alle adunanze di cui al precedente comma puo' intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facolta' con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano piu' di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti.

3. Sulle loro proposte il consiglio di facolta' e' tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

5. Alla elezione del preside di facolta' partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati.

6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766.

7. Nessuno puo' far parte contemporaneamente di piu' consigli di facolta' o di piu' comitati tecnici: chi vi abbia titolo, e' tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. E' consentita la partecipazione ad un consiglio di facolta' e ad un comitato tecnico.

8. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

9. Qualora il consiglio di facolta', nella composizione di cui al primo o terzo comma, superi il numero di cinquanta membri, puo' delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

10. Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie e' composto da:

  1. a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;

  2. b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

  3. c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

  4. d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

  5. e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'universita', di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti;

  6. f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non piu' di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore eta', eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

11. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente.

12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766

14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i consigli di amministrazione delle universita' sono integrati con:

  1. a) il pro-rettore;

  2. b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'universita';

  3. c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

  4. d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;

  5. e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facolta' di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

  6. f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

  7. g) un rappresentante del personale non insegnante;

  8. h) sei rappresentanti degli studenti.

15. I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'universita' rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti.

16. Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

17. Se gli eligendi siano tre o piu' di tre, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle universita', nei consigli di facolta', quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:

  1. a) universita' fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;

  2. b) universita' da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;

  3. c) universita' con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.

18. Per i consigli di facolta' le percentuali sono riferite agli
studenti iscritti alle facolta' stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.

19. La votazione e' valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso e' proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'universita' e, per i consigli di facolta', di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.

20. La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

21. Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.

22. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la liberta' e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nello ateneo.

Art. 10 Nuove universita'

1. Le denominazioni di universita', ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presentera' al Parlamento uno o piu' disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

  1. a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di universita' esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonche' ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

  2. b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

3. I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facolta' presso sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facolta'. E' vietata altresi' l'istituzione, da parte delle universita' e delle facolta', di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in localita' diverse, quando cio' sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

4. E' altresi' vietata la costituzione nell'ambito delle facolta' di nuovi istituti monocattedra.

Art. 11 Nuove procedure per l'edilizia universitaria

1. Per la realizzazione delle opere di edilizia, le universita' e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

2. Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

3. La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge e' adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'universita' o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

4. Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'arca idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

5. Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennita' avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

6. I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

7. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

8. Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

9. I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.12151618

10. L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

11. Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo, ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

12. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilita' speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

13. I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilita' speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

14. La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilita' speciali alla fine dell'esercizio.

Art. 12 Trattamento economico del personale docente universitario

1. Al personale insegnante delle universita' ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato e' attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui alla tabella allegata.

2. Detto assegno e' sostitutivo della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

3. L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1987, N. 57, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 1987 N. 158.

5. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.

6. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.

7. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

8. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.

10. L'incarico non puo' avere durata superiore a cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.

11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1980, N. 28.

12. Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

13. I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.45

Art. 12-bis Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo

1. Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'universita' di provenienza limitatamente al periodo per cui e' stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4.