Sez. L, Sentenza n. 4149 del 17/06/1988 (Rv. 459227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Per il controricorso, che non ha valore di atto autonomo e che si colloca rispetto al ricorso come mezzo di difesa, la norma dell'art. 366, primo comma, n. 3 - secondo cui l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa - deve ritenersi osservata anche nel caso in cui il controricorso faccia espresso richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata (o nel ricorso) e dall'illustrazione delle tesi difensive risulti quanto basta per acquisire cognizione degli elementi idonei ad evidenziare la fattispecie sulla quale si articolano i motivi di censura. (V 3397/84, mass n 435405; (V 3017/82, mass n 420947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)